Il risarcimento del danno come ristoro.
Il risarcimento viene definito come un ristoro dovuto a chi subisce un danno. L’articolo 2043 del Codice Civile così recita:
“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”
La parte lesa può chiedere il risarcimento della ingiustizia subita ogni qual volta si tratti di un comportamento illecito, cioè frutto di una condotta altrui contraria alla legge.
Per capire bene i meccanismi del risarcimento occorre prima comprendere le varie voci da cui è composto il danno. Esaminiamole dunque nello specifico.
Le diverse tipologie di danno:
La prima grande divisione è tra DANNO PATRIMONIALE e DANNO NON PATRIMONIALE.
Il danno non patrimoniale racchiude tutti i danni subiti dalla persona ovvero ed è composto dalle seguenti voci:
– danno biologico sussiste nel momento in cui un soggetto sia leso nella propria integrità fisica o psichica. Il Codice delle Assicurazioni (decreto legge 209/2005 art. 138) lo definisce come
“la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Tale codice prevede anche delle tabelle di liquidazione per quantificare correttamente l’entità del danno. Questa tipologia di danno è ulteriormente suddivisa in danno biologico permanente (quando la salute del soggetto ha effettivamente subito un peggioramento della propria salute in maniera stabile rispetto alle condizioni precedenti l’evento dannoso), e danno biologico temporaneo (quando la salute del soggetto subisce un peggioramento limitatamente ad un periodo temporale); inoltre può essere classificato come danno biologico assoluto se le attività abitualmente svolte sono totalmente impedite, oppure parziale, se solo impedite solo in parte. In entrambi i casi viene misurata in giorni e viene indicata una percentuale di diminuzione della capacità del soggetto leso.
– danno morale: questo tipo di danno comprende le conseguenze negative subite dalla psiche del soggetto che è vittima dal sinistro stradale.
– danno da perdita del rapporto parentale (o da morte del congiunto): inteso quale privazione del rapporto affettivo con il congiunto, per cui viene meno un sistema di vita basato sull’affettività e quotidianità dei rapporti.
– danno esistenziale: consiste nel danneggiamento della vita di relazione di colui che subisce il sinistro; questo tipo di danno è concreto poiché comporta l’impossibilità di svolgere attività abituali. In parole più semplici, quando le lesioni sono tali da compromettere e sconvolgere le relazioni e la vita sociale si ha diritto a un risarcimento del danno esistenziale.
– danno estetico: quando le lesioni compromettono l’aspetto esteriore del danneggiato (es. cicatrici).
– danno tanatologico: è il danno che si determina dalle sofferenze patite dal defunto prima della morte. Per quanto riguarda questo ambito del danno non patrimoniale si fa presente che esso non è sempre al momento riconosciuto ai fini del risarcimento: il titolare del diritto al risarcimento del danno da morte, in quanto defunto, non è presente e il diritto al ristoro non è trasmissibile agli eredi.
Tutte queste tipologie di danno non patrimoniale dovranno essere accertate ed è il danneggiato che ha l’onere di allegare (ossia di descrivere) e di provare l’esistenza della lesione, le sue caratteristiche, la sua entità. A supporto possono essere usati documenti, prove testimoniali, confessioni, giuramento, presunzioni, C.T.P. (Consulenza Tecnica di Parte—Link). Nel caso specifico di danni alla salute si ricorre all’ausilio di un medico legale per stabilire l’entità delle lesioni e delle loro conseguenze
Parliamo adesso del danno patrimoniale.
Il danno patrimoniale è invece una perdita in termini economici, in termini più semplici si parla di danno patrimoniale quando la vittima perde dei soldi o dei futuri guadagni in seguito ad un illecito.
Questo tipo di danno si suddivide in due categorie:
- Si parla di danno emergente quando c’è una diminuzione del patrimonio immediata, ad esempio a seguito di un sinistro stradale, se il veicolo è danneggiato ci saranno delle spese da sostenere per rimediare al danno subito.
In questo caso, una volta dimostrato il nesso di causalità si procede con il risarcimento per equivalente (in parte) o per forma specifica (recuperando l’intero valore del bene perso).
- Si parla di lucro cessante quando il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire un profitto a causa del danno subito, in parole povere si tratta dei mancati guadagni futuri.
L’art. 2056 del Codice Civile al secondo comma afferma: “il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”. Ma, essendo assai complesso quantificare non ciò che è e ciò che è stato ma ciò che sarà, la Cassazione ha previsto che il giudice possa, solo dopo che la vittima abbia dimostrato l’esistenza del danno emergente, valutare equamente l’entità del lucro cessante.
Sarà quindi di fondamentale importanza, rivolgersi ad uno studio esperto e specializzato che sia in grado di seguire il cliente nella elaborazione della pratica, nella preparazione di tutti i documenti necessari a dimostrare il danno subito e nella trattativa con la controparte.
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